Cronaca

Covid, chiusura scuole in Puglia: pubblicata l’ordinanza. Il testo

La Redazione
Emiliano e Lopalco
È stata pubblicata l'ordinanza regionale numero 407 con cui il presidente Emiliano dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole pugliesi
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È stata pubblicata l’ordinanza regionale numero 407 con cui il presidente Emiliano dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole pugliesi. Ecco il testo (scaricabile cliccando qui):

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 », pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 e, in particolare: – l’art. 1, comma 9, lett s), a mente del quale “ fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. (omissis) ”;

PRESO ATTO che l’articolo 2 del medesimo decreto prevede che le predette disposizioni si applicano a far data dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

VISTA l’Ordinanza regionale n. 399 del 25 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi in linea a quanto previsto nel citato D.P.C.M. 24 ottobre 2020;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: « Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”» ;

RILEVATO che il report di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) n. 23 del 20 ottobre 2020 (settimana 12-18 ottobre 2020) riporta per la Regione Puglia un indice RT pari a 1.52, corrispondente a rischio alto/molto alto;

CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 nel territorio pugliese, confermano una maggiore circolazione virale, con un incremento costante di contagi, che rende difficoltosa anche l’attività di contact tracing nonché la tempestività dell’esecuzione dei tamponi diagnostici e di screening;

CONSIDERATO che la diffusività esponenziale del contagio da COVID-19 sta altresì determinando la progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale;

CONSIDERATO che occorre adottare ulteriori misure limitative dei contatti sociali, in particolare quelli derivanti dalla didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in quanto le misure adottate con l’ordinanza 399 del 25 ottobre 2020 si appalesano insufficienti per fronteggiare l’emergenza, a fronte dei dati trasmessi da parte dei competenti Dipartimenti di Prevenzione;

CONSIDERATO, invero, che dall’esame dei suddetti dati emerge un notevole incremento dell’andamento dei contagi nelle comunità scolastiche, con almeno 417 casi di positività al virus ascrivibili a studenti e 151 al personale della scuola, con una crescita allarmante dei casi (contagi rilevati in ben 286 scuole), tale da evidenziare una particolare situazione di rischio e criticità a livello territoriale che necessità dell’immediata adozione di misure più stringenti nell’intero settore scolastico;

CONSIDERATO che il numero dei casi rilevati in ambito scolastico rappresenta altrettanti potenziali cluster familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per i laboratori di analisi;

CONSIDERATA la richiesta di valutare la sospensione dell’attività scolastica, al fine di consentire la semplificazione delle procedure legate al rientro degli studenti in isolamento fiduciario, con il progressivo utilizzo del tampone rapido, avanzata nel corso dell’incontro del Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta del 27 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il Dipartimento della salute ha rappresentato la situazione di rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale, che impongono l’immediata adozione di misure più restrittive comportanti la didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado con attività in presenza limitata ai laboratori e alla frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali;

CONSIDERATO che tale situazione è stata formalmente comunicata alle autorità competenti con nota prot. n. 2530/SP;

CONSIDERATA, infine, la necessità che tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado comunichino lo stesso giorno di ogni settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute della Regione Puglia ( scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per l’adozione di ordinanza recante misure più restrittive e restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure di cui alla presente ordinanza;

Sentiti i competenti Assessori regionali alla Salute e alla Scuola EMANA la seguente ordinanza

Con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020:

1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.

2. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute ( scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causadell’emergenza covid.

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

mercoledì 28 Ottobre 2020

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