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Coronavirus, il nuovo Dpcm: restrizioni su feste, movida e sport amatoriali

La Redazione
Giuseppe Conte firma il Dpcm del 13 ottobre 2020
Le norme adottate varranno per i prossimi trenta giorni. Si escludono nuovi lockdown. Vietate le gite scolastiche e previsto l'obbligo dei dispositivi di protezione in luoghi chiusi e all'aperto
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Si attendeva da giorni e nella notte il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm con le misure aggiornate per il contrasto al contagio da Covid. La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Le misure anti contagio del nuovo provvedimento saranno valide per i prossimi trenta giorni.

Ecco cosa prevede il prevede il nuovo Dpcm.

Divieto di feste private al chiuso o all’aperto. È la novità principale del documento. Il divieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.

Stretta sulla movida. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.

Divieto di gite scolastiche. Le gite scolastiche sono sospese perché non c’è la garanzia di poter controllare gli spostamenti in sicurezza di studenti e professori.

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto. L’articolo 1 del Dpcm stabilisce che «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande». Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre «fortemente raccomandato» l’utilizzo dei dispositivi «anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».

Cinema e concerti. Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1.000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

Stadi. Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori» all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

Sport. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del Dpcm, «da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi».

martedì 13 Ottobre 2020

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