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Banca Popolare di Bari, un risparmiatore terlizzese ha ottenuto un risarcimento di centomila euro

La Redazione
Banca Popolare di Bari
L'investitore, assistito dal terlizzese Vincenzo Cagnetta di Studio Enca, ha presentato ricorso all'Acf (l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito dalla Consob), che gli ha riconosciuto il diritto al risarcimento
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Un risparmiatore terlizzese ha recentemente ottenuto un risarcimento integrale dalla Banca Popolare di Bari per il valore originariamente investito in azioni, a cui si è aggiunta la rivalutazione monetaria per un controvalore complessivo di circa 98 mila euro.

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf), istituito dalla Consob, ha accolto nello specifico (con decisione n. 2401 del 30 marzo 2020) tutte le richieste del risparmiatore, assistito nella controversia dal terlizzese Vincenzo Cagnetta di Studio Enca, operatore riconosciuto in tutta Italia nell’analisi e consulenza finanziaria priva di conflitti di interesse con banche e altri intermediari.

Al reclamo inviato in un primo momento – ma senza successo – alla Banca da Cagnetta per conto del risparmiatore, è seguito un ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, uno strumento di risoluzione delle controversie finanziarie tra investitore retail e intermediario alternativo alle vie giudiziali. Si tratta di un mezzo a cui gli investitori possono ricorrere in autonomia, senza sostenere costi e senza l’aiuto di un legale, con il vantaggio di ottenere una pronuncia in tempi molto più rapidi. La pronuncia è arrivata in tempi relativamente brevi e il risparmiatore terlizzese ha potuto trarre un grande sospiro di sollievo: i suoi investimenti non sono andati persi.

TerlizziLive ha ascoltato il dottor Cagnetta e il suo assistito per ricostruire l’accaduto. Da dove è cominciata la controversia?

Il mio assistito tra il 2008 e il 2014 aveva acquistato su consiglio della banca azioni e obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) dello stesso intermediario, per un controvalore complessivo di oltre 96mila euro. Titoli che venivano prospettati come sicuri dagli stessi operatori allo sportello e che potevano essere venduti in qualsiasi momento.

Qual è stato il suo ruolo?

Ho prodotto una analisi finanziaria dettagliata, in cui sono stati toccati aspetti come la liquidità, la diversificazione di portafoglio, la valutazione di adeguatezza e del rischio degli strumenti finanziari oltre che il calcolo del prezzo fair, corretto, delle azioni nei diversi giorni di acquisto. Ovvionche data la complessità della materia affidarsi ad a unnprofessionista che possa mettere a nudo tutte le criticità presentinpuò favorire il conseguimento di un esito positivo. n

Quale è stata la risposta dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie?

Ha accolto in pieno le criticità che ho riscontrato nella valutazione dei rischi e dell’inadeguatezza degli strumenti venduti dalla banca oltreché degli obblighi informativi che gravavano sulla stessa. Più in particolare, secondo l’Arbitro la domanda di risarcimento del danno è fondata per “l’inadeguatezza e per la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni e delle obbligazioni proposte. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto al resistente, all’epoca dei singoli acquisti le proprie azioni e obbligazioni subordinate non potevano essere considerate come titolo a rischio basso, successivamente elevato a medio, ma piuttosto come titoli a rischio alto, anche in considerazione del fatto che esse non erano quotate su un mercato regolamentato. Pertanto, si deve ritenere che non fosse adeguata al profilo del ricorrente la serie di operazioni che lo ha portato ad investire una parte sempre più elevata del proprio patrimonio (sino a oltre il 40%) in azioni ed obbligazioni convertibili dello stesso emittente/intermediario. Inoltre, il resistente non ha dimostrato di avere informato correttamente il ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità insita nelle proprie azioni, avendo anche cura di rendere le specifiche informazioni richieste dalla Comunicazione Consob sulla distribuzione di titoli illiquidi. […] Pertanto, si deve ritenere che l’intermediario non abbia dimostrato nel caso di specie di avere informato correttamente il ricorrente delle caratteristiche e dei rischi delle proprie azioni, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al tempo degli acquisti.”

A quali conclusioni si è arrivati?

L’aver proposto un investimento in azioni di un solo emittente per un controvalore pari al 42% del patrimonio detenuto dal Cliente risulta essere coerente solo a chi ha una propensione al rischio elevatissima e non a chi è poco propenso al rischio ed ha, come obiettivo, la protezione del capitale investito. Inoltre, la consulenza della Banca di proporre un portafoglio azionario limitato quasi esclusivamente ad un solo titolo è incoerente con il principio di diversificazione del rischio. Per non parlare poi del fatto che gli strumenti oltre ad essere molto rischiosi, sono difficilmente vendibili sul mercato.

La Banca ha dunque avuto un comportamento non corretto dal punto di vista deontologico?

Certamente. Allo sportello gli operatori tranquillizzavano l’ignaro risparmiatore dicendo che invece i titoli erano più sicuri perché non quotati in borsa, in realtà era tutto il contrario! Proprio perché non quotati erano molto più rischiosi in quanto impossibili da rivendere. Quindi attraverso sofisticate metodologie matematiche abbiamo dimostrato come negli anni i prezzi di vendita erano decisi arbitrariamente dal management senza alcuna coerenza rispetto alle consistenze patrimoniali e reddituali prospettiche della banca. Valori mantenuti artificiosamente così elevati prospettavano agli azionisti una solidità della banca molto maggiore rispetto a quella reale.

Come avete fatto a calcolare il controvalore aggiuntivo relativo agli anni trascorsi dall’investimento?

Tecnicamente nell’analisi si è determinato per ogni anno il differenziale (Δ) tra prezzo teorico stabilito dalla banca e il prezzo equo (Fair Price). Facendo in questo modo emergere il divario (misselling) tra quanto veniva fatto prospettare e quello che era realmente.

Quanto è importante, in questo tipo di situazioni, l’assistenza di un esperto competente in questa particolare materia?

Oggi è fondamentale che gli azionisti danneggiati dalla vicenda vengano informati, tutelati e resi coscienti delle possibilità che hanno di recuperare il denaro. Per gli azionisti della Popolare di Bari non è possibile accedere al Fondo di Indennizzo per i risparmiatori (Fir), sia per limiti temporali sia per l’assenza di una procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, mentre per chi ha azioni di BancApulia-Veneto Banca (ex. è possibile presentare domanda entro il il termine del 18/06/2020). Il mio studio fornisce un servizio di assistenza ai risparmiatori che volessero presentare domanda al Fir. Per informazioni ed adesioni chiunque può inviarmi una email a studio@encafinancial.com.

Comprensibilmente grande il sollievo del risparmiatore a cui è stato riconosciuto il risarcimento. Questa vicenda le ha lasciato degli insegnamenti?

Questa vicenda mi ha fatto capire che le banche difficilmente potranno fare gli interessi dei loro clienti consigliando i migliori prodotti. Per esempio nessuno ha fatto mai caso perché allo sportello preferiscono consigliare azioni o fondi da loro emessi ma raramente Btp e meno che mai Etf? Il motivo è semplice, perché non ci guadagnerebbero nulla! Il dottor Cagnetta con grande semplicità mi ha spiegato argomenti molto complessi, mi ha fatto capire che avere rendimenti maggiori con minor rischio diversificando il portafoglio con strumenti efficienti è matematicamente possibile. È tutta una questione di costi e i prodotti meno costosi raramente verranno consigliati dalla banca.

mercoledì 15 Aprile 2020

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