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Danni da “insidie stradali”, il Comune aggiorna il regolamento

La Redazione
Danni da "insidie stradali"
Mediante un'apposita delibera di giunta (la deliberazione n. 27 del 19.02.2019) l'amministrazione comunale ha aggiornato le direttive per l'istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni derivanti da "insidie stradali"
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Mediante un’apposita delibera di giunta (la deliberazione n. 27 del 19.02.2019) l’amministrazione comunale ha aggiornato le direttive per l’istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni derivanti da “insidie stradali”.

Innanzitutto, in qualsiasi controversia stradale, faranno fede ai fini degli accertamenti successivi soltanto i verbali redatti dai pubblici ufficiali immediatamente dopo gli incidenti.

Così nel documento, “nella liquidazione dei danni subiti da terzi rivenienti da presunte ‘insidie e/o trabocchetti’ presenti sulla pubblica via e per i quali è stata inoltrata apposita istanza, potranno/dovranno essere prese in considerazione, ai fini di una bonaria composizione dell’insorgenda lite, esclusivamente quelle supportate da apposito verbale redatto da Operatori del Comando di Polizia Municipale o da altro Corpo di Polizia presente sul territorio, nell’immediatezza dell’evento e dal quale si evinca, da una preliminare valutazione, l’effettiva esistenza dell’insidia e/o trabocchetto contestualmente ad indicazioni, anche se di larga massima, all’assenza di colpa in capo al danneggiato nella causazione del sinistro”.

Pertanto non saranno ritenute accoglibili “le richieste tendenti ad ottenere risarcimento danni, non supportate dal verbale di incidente stradale redatto dagli Operatori del Locale Comando di Polizia Municipale o di altro Corpo di Polizia presente sul territorio che dovranno essere chiamati immediatamente. Il verbale redatto successivamente alle 24 ore dal fatto non consentirà l’accesso alla procedura conciliativa”.

In questa fase, “trattandosi ancora di fase non litigiosa, non si potranno liquidare spese legali”: il dirigente competente del Comune è autorizzato a “stipulare direttamente transazioni di valore non superiore ad € 1.100,00”.

Ogni determinazione o liquidazione di danni biologici di lieve entità – conclude la delibera – “dovrà farsi riferimento al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209”.

domenica 24 Marzo 2019

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