Tassa rifiuti

Grassi: «Il Comune riveda le cartelle Tari dei due mesi precedenti l’avvio del porta a porta»

La Redazione
michele grassi
L'interrogazione del consigliere comunale del Partito Democratico, che cita a sostegno il parere del Garante del Contribuente e della Corte dei Conti: «Illegittimo il rincaro della tassa nel novembre e dicembre 2015»
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Il consigliere comunale del Partito Democratico, Michele Grassi, chiede spiegazioni al sindaco circa il pagamento della tassa sui rifiuti da parte dei contribuenti terlizzesi nel novembre e nel dicembre 2015, mensilità che, pur essendo anteriori all’introduzione del porta a porta nel territorio cittadino, fecero registrare un sensibile incremento della Tari.

“Il Consiglio Comunale di Terlizzi in data 30 Luglio 2015 […] approvò il piano finanziario del servizio din gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, che prevedeva – tran l’altro – la spesa per il porta a porta per i mesi din Novembre e Dicembre 2015, al fine del raggiungimento della raccoltan differenziata pari al 60 per cento”, scrive Grassi in una interrogazione indirizzata al sindaco e agli organi consiliari.

Ma il porta a porta – prosegue – “si rese effettivamente operativo soltanto a partire dal mese di febbraio 2016 (così come accertato dalla Guardia di Finanza e cosìn come pure certificato dal Comune di Terlizzi”. Ben 187 contribuenti terlizzesi – rileva il consigliere Pd – “ebbero a scrivere esposti/missive – indirizzandole al Sindaco,n al Dirigente del Terzo Settore e al Responsabile dell’Ufficion Tributi del Comune di Terlizzi – tutte finalizzate al ri-conteggion della Tari anno 2015 e, quindi, al rimborso della somman indebitamente introitata nelle casse comunali”, ma a queste sollecitazioni, indica, “il Comune di Terlizzi non ha mai dato alcunn riscontro, contravvenendo anche a tutte le norme sulla trasparenzan amministrativa”, malgrado “len suindicate richieste dei contribuenti vennero inviate – tra l’altron – anche al Garante del Contribuente e alla Corte dei Conti per la Puglia”.

Quest’ultimo organo – comunica Grassi – ha scritto in una risoluzione datata 13 Giugno 2017 “che lanrichiesta dei contribuenti è fondata e legittima. […] Orbene, se questi sono i fatti presupposti, non vi èndubbio che sussiste l’illegittimità denunciata dai ricorrenti.

Invero,ncon l’Art.1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n.147 venne istituitanl’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presuppostinimpositivi, uno costituito dal possesso dell ‘immobile e collegatonalla natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed allanfruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’impostanmunicipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dalnpossessore d’immobili, escluse le abitazioni principali e di unancomponente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per inservizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore chendell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI),ndestinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione deinrifiuti urbani, avviati allo smaltimento in regime di privativancomunale.

Comenrisulta evidente da tale dato normativo, se la TARI si basa su duenpresupposti impositivi, uno costituito dal possesso dell’immobile enl’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione del servizio,nderiva come corollario che i due presupposti impositivi devononcontemporaneamente sussistere al momento in cui l’imposta diventanoperativa, giacché l’erogazione e la fruizione del servizioncostituiscono la ragione politico- sociale giustificativandell’imposta.

Innaltri termini, istituire l’imposta e non il servizio che langiustifica è una procedura illegittima.
Il Comune dinTerlizzi, così come è emerso, ha operato in tal modonillegittimamente, giacché ha istituito la TARI con decorrenza dal 1nNovembre 2015, senza una contemporanea erogazione e fruizione delnservizio di raccolta porta a porta.

Alncospetto di tali risultanze, l’illegittimità compiuta si riflette suntutti gli atti di accertamento e riscossione del tributo,nlimitatamente a detto periodo, che sono da ritenere senza causangiuridico-amministrativa. Perneffetto di questa valutazione il Comune è tenuto a riesaminare innautotutela gli atti suddetti in misura parziale e restituire aincontribuenti l’indebito.

Lanprocedura illegittima posta in essere dal Comune di Terlizzinrappresenta una condotta suscettibile (non solo sotto il profilondell’immagine) di determinare eventuale responsabilità, il cuinaccertamento compete alla Corte dei Conti.

Doponquanto si è scritto, le controversie devono ritenersi definitendavanti a questonGarante.
n n P.Q.M.
n INVITA

    n

  • formalmenten il Comune di Terlizzi a riesaminare in sede di autotutela; adn annullare parzialmente tutti gli avvisi di accertamento e din riscossione emessi dal Comune di Terlizzi per l’applicazione dellan TARI nei mesi di Novembre e Dicembre 2015; a rimborsare ain contribuenti l’indebito risultante


n ORDINA

    n

  • lan trasmissione di copia di tutti gli atti alla Procura Regionale dellan Corte dei Conti

n

n nDICHIARA
chiuse tutte lenprocedure e manda alla Segreteria di comunicare la presente “nRISOLUZIONE ” ai ricorrenti, al Comune di Terlizzi, allanDirezione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, alla Prefettura dinBari e alla Guardia di Finanza “.

Alla luce di questo responso della Corte dei Conti Grassi chiede all’amministrazione di illustrare lo stato dell’arte di una “problematica ormain diventata assurda nei tempi e nelle modalità e per giunta anchen troppo vessatoria nei confronti dei contribuenti”, il cui ricorso non è mai stato preso in esame dall’Ufficio Tributi del Comune din Terlizzi – aggiunge – nonostante già da anni esso abbia “il supporton tecnico/informatico/legale della Servizi Locali Spa,n specializzata nella gestione di tutti i tributi”.

La richiesta del consigliere è in conclusione di conoscere “l’eventuale annullamento parziale degli avvisi din accertamento e riscossione, emessi dal Comune di Terlizzi pern l’applicazione della Tari nei mesi di Novembre e Dicembre 2015”, nonché “l’eventuale rimborso ai contribuenti dell’indebito risultante”. A rigore – nota Grassi – il rimborso potrebbe essere predisporto anche “per il mese di Gennaio 2016, alla lucen dell’avvio del porta a porta soltanto a partire daln mese di Febbraio 2016”, e dovrebbe valere non soltanto per i cittadini che hanno fatto ricorso, ma per tutti i contribuenti.

mercoledì 22 Novembre 2017

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